Milano, 21 novembre 2024
Facciamo seguito alla nostra informativa del 18 ottobre u.s. al fine di rappresentare l’evoluzione normativa della misura cd “Bonus Natale 2024” stabilita dal D.L. 167/2024 e dal D.L. 113/2024, convertito con modificazioni nella L.143/2024.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 22 del 19 novembre 2024 aggiunge chiarimenti soprattutto sul tema dei lavoratori beneficiari.
La novità consiste nel fatto che per accedere al bonus Natale è sufficiente che il lavoratore dipendente, debba avere almeno un figlio fiscalmente a carico, a prescindere dal fatto di essere coniugato, separato, divorziato, monogenitore o convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016). Tuttavia, qualora il lavoratore dipendente fosse coniugato o convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016), è espressamente esclusa la possibilità di accedere al bonus nell’eventualità in cui l’altro coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia lui stesso beneficiario dell’agevolazione.
L’Agenzia evidenzia che eventuali richieste già prodotte in forza dei previgenti requisiti familiari previsti (coniuge e almeno un figlio a carico) sono da ritenersi validamente presentate.
Si ricorda che il riconoscimento del bonus Natale, da parte del datore di lavoro, è subordinato alla presentazione di specifica autocertificazione del lavoratore interessato, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari.
Riepiloghiamo i requisiti che devono essere soddisfatti congiuntamente:
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Reddituali |
Reddito complessivo nel 2024 inferiore o uguale a 28.000,00 Euro. Nel caso in cui il bonus sia erogato ma il dipendente al 31/12/2024 risulti aver percepito un reddito superiore ad € 28.000, l’importo sarà trattenuto in occasione dei conguagli di fine anno operati dal sostituto d’imposta. |
| Imposta IRPEF a debito. | |
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Familiari |
Presenza di almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio o adottivo, affiliato o afffidato), ai sensi dell’art.12,c.2 del DPR 917/86. NB il figlio è a carico se non ha un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età. |
| Anche in presenza di un nucleo monofamiliare. | |
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Lavorativi |
Tutti i lavoratori subordinati, esclusi quindi Amministratori titolari di compenso, tirocinanti, co.co.co. |
| Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro. | |
| In caso di part time, scegliere a quale sostituto d’imposta presentare la richiesta. | |
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Valore |
100 Euro. |
| Il valore non è riproporzionato per i part time. | |
| In caso di più rapporti di lavoro, potrà essere erogato solo su un rapporto. | |
| In caso di assunzione come lavoratore subordinato nel corso del 2024 ed in assenza di ulteriori rapporti precedenti, l’importo viene rapportato ai soli giorni di detrazione fiscale utili. (esempio: assunto dal 10.10.2024, l’importo è pari a 100/365*82=22,46). In caso di assunzione come lavoratore subordinato nel corso del 2024 ed in presenza di precedenti rapporti di lavoro il dipendente dovrà fornire copia delle relative CU. |
Nota bene: il Bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa agevolazione. La relazione illustrativa ha precisato che per convivente “si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione all’anagrafe e risulti, pertanto, dallo stato di famiglia.
Riepiloghiamo cosa fare per ottenere il bonus:
- Opzione 1: Compilare la certificazione allegata e richiedere l’erogazione al datore di lavoro facendo attenzione alla compilazione dei dati reddituali e familiari indicati nella tabella sopra esposta e dichiarando il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico o del convivente di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 dichiarando che lo stesso non è beneficiario del bonus.
- Opzione 2: Richiedere l’erogazione in sede di predisposizione del modello 730.
Alcuni esempi utili:
Esempio 1
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie fiscalmente non a carico
- l’unico loro figlio di 18 anni fiscalmente a carico al 100%
L’indennità spetta.
Esempio 2
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie fiscalmente a carico
- il primo figlio di 25 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il secondo figlio di 19 anni a carico con reddito prodotto (nel 2024) pari a 3.500 euro
L’indennità spetta.
Esempio 3
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie non a carico poiché legalmente ed effettivamente separato
- il primo figlio di 25 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il secondo figlio di 19 anni a carico al 100% (affidamento esclusivo)
L’indennità spetta.
Esempio 4
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie non a carico poiché legalmente ed effettivamente separato
- il primo figlio di 25 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il secondo figlio di 19 anni a carico al 50% (affidamento congiunto)
L’indennità spetta.
Esempio 5
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il primo figlio di 25 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il secondo figlio di 19 anni a carico al 100% (marito con reddito superiore)
L’indennità spetta.
Esempio 6
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- la moglie fiscalmente a carico
- il primo figlio di 25 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 2.949,51)
- il secondo figlio di 19 anni non a carico (reddito prodotto nel 2024 > a 4.000)
L’indennità non spetta.
Esempio 7
Il dipendente Mario Rossi nel corso del 2024 ha avuto:
- il compagno (con cui ha instaurato un’unione civile) fiscalmente a carico
- il figlio di 19 anni (avuto con una procedura di “utero in affitto” espletata in Canada e regolarmente registrato all’anagrafe della città di Torino) a carico
L’indennità spetta.
Si allega l’autocertificazione aggiornata con le nuove novità normative.
Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.
Cordiali saluti.
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Dichiarazione sost.indennità L. 143_2024

